Domande e risposte relative all’ordinanza 19/2020 del 14 aprile 2020 della Regione Liguria
Pensiamo di far cosa gradita girandovi queste FAQ – relative all’emergenza COVID-19, domane e risposte sull’Ordinanza 19/2020 della Regione Liguria.
Un ringraziamento all’Avv.Dani Colapietro per la segnalazione.
1 Imbarcazioni all’ormeggio ovvero in altro sito privato: viene richiesta la possibilità di trasferire le stesse in cantiere per interventi di manutenzione.
Il trasporto è assentito purchè eseguito quale prestazione di servizio e non direttamente dal proprietario in quanto trattasi di attività funzionali ad assicurare la continuità di filiera di cui alla Ordinanza del Presidente della Regione n. 19/2020 e precisamente le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto a terra e all’ormeggio. Qualora il codice ATECO del trasportatore non sia ricompreso tra quelli autorizzati dal d.P.C.M. 10/04/2020 l’attività è consentita – previa comunicazione al Prefetto – in quanto trattasi di attività funzionali ad assicurare la continuità di filiere.
2 I concessionari demaniali che hanno pontili per imbarcazioni possono essere paragonati alle spiagge e, conseguentemente, il loro personale può andare a fare manutenzione al pontile?
L’attività sopra citata si connota quale attività di manutenzione oltre che di installazione e allestimento stagionale non soggetto a SCIA e, pertanto, la stessa è assentibile nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 1 dell’ordinanza 19/2020 ed in particolare:
- svolgimento all’interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici;
- l’area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l’accesso ad estranei;
oltre che delle prescrizioni di cui all’art. 6 stessa ordinanza.
3 Se un cantiere avvisa un diportista che la sua barca è pronta per essere consegnata, l’armatore può trasferirla dal cantiere al suo ormeggio oppure deve rivolgersi ad un equipaggio professionista?
L’armatore non può recarsi sulla propria imbarcazione in quanto contravviene il principio di cui all’art. 1 comma 1 lett. a di spostamento dalla abitazione principale.
E’ autorizzato lo spostamento con equipaggio professionista.
4. Ho un orto ed un frutteto in prossimità di una seconda casa nel territorio della Regione Liguria in un Comune diverso da quello in cui risiedo. Sono autorizzato ad andare a coltivare le mie proprietà?
Lo spostamento in un comune diverso rispetto a quello in cui ci si trova oltre che ogni spostamento verso abitazioni diversa da quella principale comprese le seconde case utilizzate per le vacanze è vietato dall’art. 1 comma 1 lett. a9 DEL D.p.c.m. 10 aprile 2020.
L’ordinanza 19/2020 autorizza esclusivamente nell’ambito del Comune di residenza, o immediatamente attiguo, il taglio del bosco per legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali, purché svolte con modalità tali da evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;