DPCM 3/11 – Allenamenti e Scuole Vela [aggiornato]
La Spezia, 10 novembre 2020
E DOPO NEMMENO 5 MINUTI… ARRIVA SUBITO L’AGGIORNAMENTO CHE FARA’ FELICI MOLTI DI VOI!
Grazie Lauretta! …alias Laura Salvadori
In seguito al precedente articolo In barca SI… Scuole Nautiche abbiamo ricevuto una richiesta per chiarire se lo stesso vale per le Scuole Vela e per gli allenamenti.
Siamo in ZONA ARANCIONE e pertanto, per quanto riguarda le Scuole Vela, l’attività è consentita comunque a porte chiuse e nel totale rispetto del Protocollo FIV.
Devono restare chiusi gli spogliatoi interni di tutti i centri sportivi quindi anche quelli dei nostri Circoli Velici.
Sul fronte degli allenamenti sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti partecipanti alle competizioni di cui all’art 1, comma 9 lettera d). L’attività è consentita comunque a porte chiuse e nel totale rispetto del Protocollo FIV.
AGGIORNAMENTO… by Laura Salvadori
Sia l’attività di Scuola Vela che quella degli allenamenti non rientrano tra quelle inserite per autorizzare gli spostamenti . Sono quindi esclusi i casi previsti dall’art. 2, comma 4, lettera b), ovvero nel caso in cui nel proprio Comune non esista una struttura (centro sportivo) dove fare attività.
A puro titolo di esempio: un atleta di Ceparana non può fare attività velica in nessun Circolo del Golfo. Un atleta di Spezia non può fare attività a Lerici o a Le Grazie come uno di Lerici o delle Grazie non può farla a Spezia.
Restiamo comunque in attesa delle Faq…
Articolo 1 comma 9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
lettera d) e’ consentito svolgere attivita’ sportiva o attivita’ motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche’ comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivita’ sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita’ salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Articolo 2, comma 4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
lettera b) e’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita’ o per svolgere attivita’ o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.