Lo strano valzer delle seconde case… e delle barche!
Italia, 20 gennaio 2021 [AGGIORNAMENTO]
Dal sito del Governo, nella sezione FAQ copiamo ed incolliamo:
È possibile fare rientro nella cosiddetta “seconda casa”? Se sì, ci sono dei limiti?
Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.
Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
In pratica quindi da ieri, 20 gennaio 2021, si può andare nella propria barca anche se in zona rossa/arancione ma solo con il proprio nucleo familiare (quindi non sono ammessi amici) e NON si può andare in una barca noleggiata salvo comprovare che il noleggio era avvenuto prima del 14 gennaio 2021.
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Italia, 19 gennaio 2021
Buon giorno Attilio sono XXXXXXXX ti chiedo gentilmente se puoi darmi un riscontro dell’articolo del YYYYYYYYY.
Grazie e buona giornata.
Inizia così la giornata con la richiesta, relativa ad un articolo di settore di qualche giorno fa, che citava testualmente:
da oggi si può tornare in barca
Il concetto che esprime l’articolo è che la barca, la tua non quella di un amico, è considerata al pari di una seconda casa.
Assunto questo, se ho la seconda casa alias la barca fuori regione in zona rossa, arancione o gialla, posso andare o no in base alle norme contenute nel nuovo Dpcm?
Poche ore fa, Achille Variati, Sottosegretario all’Interno, ha fatto chiarezza:
Si può sempre, eccetto nelle ore di coprifuoco, tornare nella propria residenza o abitazione, una seconda casa è un’abitazione e non è esplicitato nel nuovo Dpcm il divieto di andare nella seconda casa purché si tratti di una propria proprietà o ci sia comunque un contratto di affitto, ergo è possibile spostarsi», anche fuori regione.
Ma mentre scriviamo, sulle faq “in aggiornamento” pubblicate dalla Presidenza del Consiglio è ancora esplicitamente vietato!
Nello specifico, ad oggi, la norma sulle seconde case è stata annunciata (e anche riportata su molti organi di informazione) ma mai codificata.
La risposta che abbiamo dato al nostro amico è stata:
Secondo te, il poliziotto che ti fermerà crederà a quanto detto (e non ancora scritto) dal Sottosegretario all’Interno o prenderà il blocchetto e ti farà la multa?
Lasciamo ai nostri lettori la decisione… in attesa che la questione venga chiarita nelle FAQ!
To Boat, or not to Boat, that is the question!
P.S. Viceversa, se prendi la barca nel tuo comune di residenza, a mio avviso vai dove vuoi purché rientri nel tuo comune.
P.P.S. se qualcuno ha aggiornamenti da fonte certa lo invitiamo a scriverci all’indirizzo info@acquadimare.net
Io credo che un pochino tutti stiate facendo una grossa confusione. Basterebbe prendere in considerazione la parola “abitazione” e non “seconda casa” . L’ultimo Decreto e anche le faq io trovo siano molto chiare. Su abitazione riportano chiaramente come definizione, tra le altre, “LUOGO” frequentato anche per un paio di giorni alla settimana per motivi di lavoro, di studio, O ALTRO. Parla di Luogo e non di immobile, dunque, per come la vedo se si è in possesso di un regolare contratto di ormeggio presso quel porto X (luogo definito) abbinato alla propria barca, non vedo dove stiano tutti questi cavilli. Mi pare più che chiaro che chi è in possesso di una barca ormeggiata presso un marina con contratto di ormeggio, possa tranquillamente raggiungere quel marina. Non è richiesto domicilio, residenza ma solo ,”ABITAZIONE” che, ai fini giuridici (come riportato nelle faq) non è ben regolamentata. Altro argomento è l’utilizzo, dove non entro in merito.